Con riferimento alla istanza presentata dalla giocatrice sottoelencata tendente ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva;
NOME E COGNOME DATA DI NASCITA DENOMINAZIONE SOCIETÀ
VECCHIONE MARIA FABIANA 15/07/1998 A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL
– Visto che la Società interessata ha effettuato nei tempi e nei modi previsti dall’art.109 delle NOIF regolare opposizione alla richiesta di svincolo.
– Verificate le ragioni addotte dalla Società, tra le quali il rapporto contrattuale di lavoro sportivo tra la Società e la giocatrice depositato presso la Divisione Calcio a 5.
La Divisione Calcio a 5 delibera che la richiesta di svincolo della giocatrice non può essere accolta.
Le parti entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato possono chiedere la riforma della decisione adottata inoltrando rituale reclamo al Tribunale Federale Nazionale (Sezione Tesseramenti).