Sulla gara tra Cus Cagliari e Arzachena interviene il Giudice Sportivo.
“Nell’intervallo tra il primo e secondo tempo, la società Arzachena 2015 comunicava verbalmente di rinunciare alla disputa del secondo tempo e l’arbitro sospendeva l’incontro sul risultato temporaneo di 9 – 0. Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 53 NOIF, le società hanno sempre l’obbligo di far concludere alle squadre le gare iniziate e c onsiderato infine che la società ‘Arzachena 2015 non ha fatto pervenire a riguardo un preannuncio di reclamo mirante a vedere riconosciuta la sussistenza di una causa di forza maggiore, di dichiara:
la società Arzachena 2025 rinunciataria e per l’effetto:
1) infligge la punizione sportiva della perdita della gara con risultato 9- 0, quale miglior risultato acquisito al momento della sospensione; 2)infligge un punto di penalizzazione nonché l’ammenda di euro 1000,00 a carico della società Arzachena 2015.
Nello stesso comunicato, anche la squalifica di 6 giocatrici.
